Cassazione – Sezione
prima civile – 12 giugno-1 settembre 2006, n. 18953 Presidente De
Musis – Relatore Napoleoni Pm Destro – difforme – Ricorrente
P.
Svolgimento del processo
Il Signor Luciano Pareschi proponeva, in proprio e quale legale
rappresentante della Srl L’Ancora, opposizione avverso
l’ordinanza ingiunzione emessa il 24 gennaio 2001 dal Comando di
Polizia Municipale del Comune di Jesolo, con la quale gli ora stato
ingiunto il pagamento della somma di lire 925.000 a titolo di
sanzione amministrativa, oltre la spose, per la violazione
dell’articolo 51 del Regolamento di Polizia urbana, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 80 dell’8 maggio 2000,
avendo tenuto in funzione, all’entrata dell’esercizio di
intrattenimento e svago denominato «Cuba Libro Caffè», sito
presso il Parco Acquatico «Aqualandia» e gestito dall’anzidetta
società, i diffusori acustici abbinati a due “mega schermi” a
volume tale che la musica da essi diffusa risultava udibile ad una
distanza di metri settanta, anche in presenza di traffico veicolare,
recando cosi disturbo e molestia alle vicine abitazioni.
A sostegno dell’opposizione, il ricorrente assumeva, da un
lato, che l’anzidetto Regolamento comunale doveva essere
disapplicato, in quanto contrastante la legge quadro
sull’inquinamento acustico 447/95; e, dall’altro, che
l’accertamento era stato effettuato senza il necessario ausilio di
idonei strumenti tecnici di misurazione del rumore. Con sentenza del
7 giugno 2001 l’adito Giudica di Pace di San Dona di Piave
rigettava l’opposizione, osservando che la disposizione
dell’articolo 51 del Regolamento comunale era posta a tutela della
quiete pubblica, e dunque di un bene giuridico diverso da quello
protetto dalla legge 447/95, che mirava piuttosto a salvaguardare la
saluto dei cittadini, individuando la soglia di tollerabilità delle
emissioni ad immissioni sonore.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Pareschi, in
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Srl
L’Ancora, sulla base di due motivi.
L’intimato Comune di Jesolo non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Pareschi denuncia violazione e falsa
applicazione della legge 447/95 e del Dpcm 1° marzo 1991,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso
l’illegittimità dell’articolo 51 del Regolamento comunale
sull’erroneo assunto che tale disposizione tutelerebbe un bene
diverso da quello protetto dalla citata legge 447/95.
Contrariamente, infatti, a quanto affermato dal primo Giudice, la
legge ora indicata è diretta a stabilire i limiti di rumorosità
delle sorgenti sonora, oltre i quali dove ritenersi sussistente
l’inquinamento acustico, in funzione di tutela non soltanto della
salute del cittadino, ma anche come si evince dalla previsione
generale dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della quiete
pubblica.
Nel disciplinare ex novo la materia, la legge in parola avrebbe
d’altro canto sostituito al tradizionale criterio della «molestia»
quello della «tollerabilità»: sopravvivendo la distinzione tra
l’uno e l’altro solo in campo penale, al fine di stabilire ne
sussista il reato di cui all’articolo 659 Cp o la violazione
amministrativa di cui all’articolo 10 della legge 447/95.
L’articolo 6 della legge sancisco inoltre
espressamente(l’obbligo dei comuni di adeguare i regolamenti
locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con la
previsione di apposite norme contro l’inquinamento acustico;
stabilendo, altresì, che nelle more dell’adozione degli atti
previsti, trovi applicazione la normativa nazionale dettata dal Dpcm
1° marzo 1991, lamentando in attuazione della legge 439/96.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla legge
447/95 e al Dpcm 1° marzo 1991, lamentando che il Giudice di pace
abbia ritenuto configurabile la violazione in base alla sole
dichiarazioni dei verbalizzanti, frutto di valutazioni meramente
soggettiva: laddove, invece, ai fini della verifica della
sussistenza dell’illecito, gli accertatori avrebbero dovuto far
uso di fonometri o altri idonei strumenti tecnici, confrontando i,
dati rilevati con i limiti massimi di esposizione al ‘rumore negli
ambienti abitativi esterni fissati dal Dpcm 1° marzo 1991.
Nel ritenere configurabile l’illecito, il primo Giudica aveva
omesso d’altro canto di considerare che il Parco «Aqualandia»,
all’intorno del quale è ubicato il «Cuba Libro Café», risulta
circondato da un’ampia zona di rispetto; che le abitazioni più
vicine ad esso si trovano a distanza di circa cento metri; che nei
prezzi vi è altresì un «Luna Park» e che le strade circostanti
sopportano, anche nelle ore notturno, notevoli volumi di traffico.
3. Entrambi i motivi sono infondati.
Colmando un vuoto normativo fortemente avvertito posto che il
fenomeno trovava, in precedenza, la sua sola regolamentazione di
ordine generale nel Dpcm 1° marzo 1991, che, in attuazione
dell’articolo 2, comma 14, della legge 349/86 (istitutiva del
ministero dell’Ambiente), aveva stabilito in via provvisoria
limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno la legge quadro 447/95 ha fissato, in via
sistematica, i principi fondamentali nella materia
dell’inquinamento acustico (articolo 1), inteso come evento,
conseguente all’introduzione di rumore nell’ambiento abitativo o
nell’ambiento esterno, atto a compromettere un complesso di
valori, quali il riposo e le attività umane, la salute umana, gli
ecosistemi, i beni materiali, i monumenti, gli stessi ambienti
abitativi o esterni e la «legittime fruizioni» di questi (articolo
2, comma 1, lettera a).
A tal fine, la legge prendo in considerazione il rumore prodotto
da tutte le sorgenti sonoro fisso e mobili (articolo 2, comma 1,
lettera c) e d) prevedendo segnatamente, quanto ai relativi
parametri di accertamento, l’introduzione di valori limite di
emissione (misurati in prossimità della sorgente sonora) e valori
limiti di immissione (misurati in prossimità dei ricettori)
(articolo 2, comma 1, lettera e) ed f), la cui concreta
determinazione viene riservata allo Stato, che vi provveda a mezzo
di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
(articolo 3, comma 1, lettera a).
La legge prevede, per il resto, una articolata ripartizione di
competenze tra lo Stato, la Regioni e gli enti locali (articoli 3
6), stabilendo, in particolare quanto ai comuni che essi adottino
regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e ragionale
per la tutela dall’inquinamento acustico (articolo 3, comma 1,
lettera e)), adeguando, a tal fine, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, i regolamenti locali di igiene
e sanità o di polizia municipale, con la previsione di apposite
norma, segnatamente quanto al controllo, al contenimento e
all’abbattimento delle i sonora derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti
sonore (articolo 3, comma 2).
Sul piano sanzionatorio, l’articolo 10 della legge punisca con
sanzione amministrativa pecuniaria tanto il superamento dei valori
limito di emissione o di immissione, fissati nei modi stabiliti
(comma 2); quanto, i ed in via generale, la violazione della
disposizioni dettate in applicazione della legge stessa dallo Stato,
dalle regioni, dalle province e dai comuni (comma 3).
Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di affermare con
riguardo a fattispecie concreta concernente l’applicazione di
altra disposizione regolamentare di omologa ispirazione dello stesso
Comune di Jesolo – che se nessun ente pubblico locale può
disapplicare le disposizioni della legge statale dianzi ricordato,
introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente consentiti (v.
l’articolo 6, comma 1, lettera h), in relazione allo svolgimento
di attività e manifestazioni temporanee) valori limito di emissione
o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a
quelli risultanti dai decreti emanati a norma dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge statale (cfr. articoli 3 e 4 del
Dpcm 14 novembre 1997), ciò non impedisce tuttavia ai comuni di
adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e
dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel
rispetto dei vincoli derivanti dalla legge 447/95, prenda in
considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una
certa soglia di rumorosità considerato, per presunzione iuris et de
iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a
prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del
complesso di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego
di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo della
persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata
(Cassazione, 15081/03).
Si tratta, invero, di considerazione analoga, mutatis mutandis, a
quella che ha condotto la Sezioni penali di questa. Corte ad
escludere che la contravvenzione prevista dall’articolo 659, primo
comma, Cp possa ritenersi abrogata o depenalizzata dalla legge
447/95, in correlazione alla previsione sanzionatoria di cui
all’articolo 10, comma 2, della legge stessa, avendo la due norme
obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l’una (quella del
Cp) mira a colpire gli affétti negativi della rumorosità in
funzione della tutela della tranquillità pubblica, postulando che
l’uno di strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di tutto le
circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle
occupazioni e al riposo della persone; l’altra (quella della legge
447/95), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di
rumorosità della sorgenti sonore, oltre i quali deva ritenersi
sussistente l’inquinamento acustico, prende in considerazione solo
il superamento di un certo valore soglia, a prescindere
dall’accertamento delle concrete potenzialità lesive del medesimo
(Cassazione penale, 443/01; 2316/98).
La disposizione di cui all’articolo 51 del Regolamento di
Polizia urbana del Comune di Jesolo rientra per l’appunto
nell’ambito della disposizioni dianzi indicate: inserita nel
Titolo IV, dedicato alla «quieto e sicurezza nel centro abitato»,
e non già nel successivo Titolo V, specificamente finalizzato alla
«tutela dall’inquinamento acustico», essa è rivolta infatti a
salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune in
confronto alla offese concretamente recate tramite l’inopportuno
impiego, nell’ambito dall’«esercizio di locali da ballo», di
«apparecchi per la riproduzione o l’amplificazione del suono o
delle voci o delle attrazioni musicali o della esibizioni».
E ciò a prescindere dall’avvenuto obiettivo superamento dei
limiti di rumorosità fissati dalla legge 447/95 e dal Dpcm 14
novembre 1997. integrativo dell’autonoma violazione prevista
dall’articolo 10 della legge statale, che nella specie non è
stata infatti contestata al ricorrente.
Pertanto, non si trattava di stabilire se fossero stati osservati
i limiti massimi al riguardo introdotti da detto Dpcm, né di
compiere le rilevazioni nelle località e con i criteri individuati
dalle norma dianzi indicate, tali da richiedere l’utilizzazione di
appositi apparecchi di precisione; bensì di accertare se il rumore
generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosso idoneo a
determinare l’evento di disturbo della tranquillità pubblica
avuto di mira dalla norma regolamentare.
In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha dunque
legittimamente fondato la verifica circa la sussistenza
dell’illecito sugli accertamenti al riguardo compiuti dalla
Polizia municipale, la quale ha evidenziato come le casse acustiche
posta nel parcheggio antistante il parco acquatico «Aqualandia»,
all’entrata dell’esercizio di intrattenimento e svago «Cuba
Libro Café» ~ esercizio riconducibile al novero dei locali da
ballo agli affetti dell’articolo 51 del regolamento diffondessero
musica a volume tale da poter essere udita, anche in presenza di
traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta metri, ossia
fino all’incrocio, munito di semaforo, tra le Vie Buonarroti e
Padania (circostanza, questa, peraltro incontestata), cosi da recare
disturbo e molestia alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad
una distanza inferiore a quella dell’accertamento.
Trattandosi di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione
sintetica, ma comunque congrua ed immune da vizi logico giuridici
vizi che il ricorrente non ha peraltro neppure prospettato,
limitandosi puramente e semplicemente a sollecitare una
rivalutazione delle conclusioni del primo giudice sulla base
dell’enunciazione di un complesso di circostanza fattuali, in
assunto contrastanti lo stesso si sottrae al sindacato di questa
Corte di legittimità.
4. Il ricorso va pertanto rigetto.
Nulla per le spese, non avendo il Comune di Jesolo svolto attività
difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.